Art. 1.

      1. È individuata la figura libero professionale dell'ottico-optometrista, con il seguente profilo: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista, compiendo attività dirette alla individuazione, alla prevenzione, alla correzione e alla compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed estetiche, nonché di ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva di sua competenza.